Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE
“Oltrelepagine”
Articolo 1
Durata, Costituzione e Sede
1.1 E’ costituita l’Associazione culturale denominata “Oltrelepagine” che di seguito chiamata
per brevità “Associazione”.
1.2 - L’Associazione ha sede nel Comune di Pioltello e può costituire sedi secondarie.
1.3 Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune
e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede principale in un altro
Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione
dell’Assemblea.
1.4 - L’Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.
L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei
diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli
associati possono accedervi.
1.5 - La durata dell’Associazione è illimitata.
1.6 - L’Associazione adotta come riferimento legislativo la L.R. 28/96 e la L.R. 01/08.
Articolo 2
Finalità e attività
2.1 - L’associazione persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale.
Si propone di promuovere la lettura nel territorio di Pioltello, di fornire gli stimoli culturali che
possano aggregare la popolazione, far riscoprire il piacere di ritrovarsi, di confrontarsi.
L’associazione è aperta a quanti vogliano occuparsi di problemi culturali e sociali legati al
territorio.
2.2 - Per la realizzazione delle suddette finalità l’associazione si propone di realizzare le
seguenti attività:
- organizzare mostre di libri nelle scuole e nel territorio
- organizzare vendita di libri a basso prezzo
- fare ricerca e pubblicare libri di storica locale
- proporre collaborazioni con associazioni del territorio
- proporre e partecipare ad iniziative legate al tema della pace
2.3 - L’associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente
delle prestazioni libere, gratuite e volontarie, degli associati.
2.4 - L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli
scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati.
Articolo 3
I Soci
3.1 - Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano
le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua,
nazionalità, religione e ideologia.
3.2 - Tutti i Soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
3.3 - E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti
inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.
3.5 - Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità
di Soci Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio
Direttivo in qualità di Soci Ordinari.
3.6 - Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un
particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.
3.7 - Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona
di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
3.8 - I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.
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3.9 - Il contributo a carico dei Soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.
Il contributo è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di
perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea
convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
Articolo 4
Perdita della qualifica di socio
4.1 - La qualifica di socio si perde per:
- decesso;
- decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- recesso;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per
inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle
deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità
dell’Associazione.
4.2 - L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’associazione dandone
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota
associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano
effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono
in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’Associazione.
4.3 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione del socio, è
ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei
Garanti (se previsto) o all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in
via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.
4.4 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del
provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata
deliberata.
Articolo 5
Diritti e doveri dei Soci
5.1 - I Soci sono tenuti a:
- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
5.2 - I Soci hanno il diritto di:
- frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le
manifestazioni promosse dallo stesso;
- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale)
e, se maggiorenni, di votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.
Articolo 6
Gli Organi dell’Associazione
6.1 - Sono Organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
6.2 - Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e garanzia:
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Garanti.
6.3 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai Soci che
ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente
sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.
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Articolo 7
L’Assemblea dei Soci
7.1 – L’Assemblea dei Soci, organo sovrano dell’Associazione, è atta ad assicurarne una
corretta gestione ed è composta da tutti i Soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque
sia il valore del contributo versato.
7.2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una
volta all’anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell’associazione.
7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo (1/3) del Consiglio
Direttivo o di un decimo (1/10) dei Soci.
7.4 - L’Assemblea ordinaria viene convocata per:
· l’approvazione del programma per l’anno successivo;
· l’approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo)
dell'anno precedente;
· l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
7.5 - Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
· eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
· eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
· eleggere í componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto);
· approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
· ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per
motivi di urgenza;
· approvare il regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
· fissare l’ammontare del contributo associativo.
7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica
dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la
liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.
7.8 - L’assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante
comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o
con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei
destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’associazione.
L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo,
dell’ora e della data dell’adunanza.
7.9 - L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di
convocazione nel caso che il numero dei Soci diventasse particolarmente elevato e comunque
tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.
7.10 - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza
della metà più uno dei Soci.
7.11 - In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il
numero dei soci. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo
la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei
presenti.
7.12 - Secondo quanto previsto dall’art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al
Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l’uso della delega alla quale, qualora
necessario, verrà fatto ricorso in modo tale da garantire, in ogni caso, il pieno rispetto dei
principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.
7.13 - All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale
e sottoscriverlo con il Presidente.
7.14 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della
sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni
dell’Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo
8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 7 (sette)
Consiglieri, nominati dall’Assemblea tra i propri Soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3
(tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
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8.2 - I Consiglieri decadono qualora siano assenti, alle riunioni del Consiglio Direttivo, per tre
volte consecutive senza preventiva segnalazione al Presidente o, in sua vece, ad altro
Consigliere.
8.3 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il
Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche
esigenze legate alle attività dell’Associazione.
8.4 - Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di
convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti
da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via
straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del
Presidente.
8.5 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le
delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio
deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale
verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
8.6 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione
economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre
Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività
inerente il medesimo.
8.7 - In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito
per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore a un terzo
(1/3) dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere
ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.
Articolo 9
Il Presidente
9.1 - Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a
maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la
firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
9.2 - Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano
l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento
dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
9.3 - Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a
qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
9.4 - Il Presidente è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo,
accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
9.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del
Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
9.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice
Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.
9.7 - Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena
prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Articolo 10
Collegio dei Garanti
10.1 - L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e
da due supplenti, scelti anche tra i non Soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del
Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere
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convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così
nominati scadono con gli altri componenti.
10.2 - Il Collegio:
- ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l’associazione
o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è
inappellabile.
Articolo 11
Collegio dei Revisori dei Conti
11.1 - L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre
componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci e, quando la legge lo impone,
tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.
11.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio,
dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata
successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
11.3 - Il Collegio:
- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su
segnalazione di un Socio;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato
Esecutivo;
- riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta e trascritta nell’apposito
registro del Revisori dei Conti.
Articolo 12
Il Patrimonio sociale
12.1 - Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle
sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.
12.2 - Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- entrate derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.
Articolo 13
Il Bilancio
13.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
13.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno.
13.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal
consiglio direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell’esercizio.
13.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell’associazione
per i 15 giorni precedenti l’assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
13.5 E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché
di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’associazione.
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13.6 L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività
istituzionali previste dal presente statuto.
Articolo 14
Modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione
14.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli
organi a da almeno un decimo (1/10) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate
dall’Assemblea con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei Soci e il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
14.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati
dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre
quarti (3/4) degli associati.
14.3 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
14.4 - In nessun caso possono essere ridistribuiti tra i soci gli eventuali beni, utili e riserve
dell’Associazione.
Articolo 15
Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle
leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 28/96, alla L.R. 01/08 e al Codice Civile.

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